Statuto

SPELEO CLUB IBLEO

STATUTO

Depositato in Notaio Michele Ottaviano, il 27 Novembre 1990 – numero 49564 di repertorio, numero 8062 di fascicolo.

DENOMINAZIONE SEDE SCOPO

Articolo 1

È costituita l’ Associazione denominata “ SPELEO CLUB IBLEO” con sede, in Ragusa Via Umberto Giordano n° 57 (provvisoria).

Articolo 2

L’associazione si propone la ricerca e la conservazione delle cavità ipogee (meglio specificate come grotte) sia naturali che artificiali, nonché la divulgazione degli studi speleologici, la valorizzazione e la divulgazione di reperti archeologici sia urbani che extraurbani nei termini di legge, per una più approfondita conoscenza della storia geologica della terra e di quei fenomeni chimico-fisici che hanno contribuito alla formazione dei mondi ipogei, che non di rado presentano forme insospettate di vita e che spesso conservano testimonianze preziose dell’attività dell’uomo preistorico nonché di fossili che opportunamente studiati possono far conoscere la evoluzione delle specie. A tale scopo l’associazione può ricevere incarichi da parte delle Amministrazioni Locali e Nazionali di ricerca ipogea senza fini di lucro, con il solo rimborso delle spese effettuate.

Articolo 3

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l’Associazione svilupperà tutti gli interventi, le attività e le iniziative di cui sarà capace e secondo i canoni della moderna speleologia, in tutto il territorio nazionale ed in aree carsiche della terra.

Articolo 4

L’Associazione è apartitica e non persegue finalità di lucro.

SOCI

Articolo 5

Tutti i cittadini italiani, d’ambo i sessi, esenti da pene per reati comuni ed infamanti, possono chiedere, impegnandosi a rispettare il presente statuto ed i regolamenti sociali, di diventare Soci dell’Associazione.

Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda scritta controfirmata da due soci presentatori.

Per i minori di anni diciotto la domanda dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà.

L’accoglimento della domanda è riservato al Consiglio Direttivo che decide a maggioranza di voti, con decisione inappellabile.

I soci si distinguono in fondatori, Ordinari ed Onorari.

I soci Onorari, sono nominati dal Consiglio Direttivo.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

Articolo 6

I soci hanno l’obbligo di:

  1. osservare e far osservare lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni che disciplinano la vita dell’Associazione;

  2. accettare le decisioni organizzative e disciplinari del Consiglio Direttivo;

  3. astenersi da qualsiasi atto che possa ledere gli interessi morali e materiali dell’Associazione;

  4. pagare puntualmente la quota sociale;

  5. contribuire alla tutela del patrimonio speleologico nazionale;

  6. ogni socio deve provvedere al proprio equipaggiamento personale atto allo svolgimento dell’attività. L’associazione provvederà al materiale collettivo;

  7. ogni pubblicazione, relazione, monografia, ecc. su scoperte, grotte, ecc. possono essere fatte esclusivamente dall’Associazione; qualsiasi iniziativa presa dal singolo socio in nome del gruppo è vietata, pena l’espulsione dall’associazione dello stesso.

Articolo 7

I soci in regola con il pagamento sociale hanno diritto di presenziare le assemblee ordinarie e straordinarie e le riunioni settimanali o mensili, di esercitare il diritto di voto, di usufruire dei servizi scientifici, tecnici, editoriali e turistici posti in essere dall’Associazione, di utilizzare il materiale collettivo di proprietà dell’Associazione.

DISCIPLINA DEI SOCI

Articolo 8

L’assemblea potrà procedere in qualsiasi momento alla nomina di una Commissione Disciplinare composta da tre membri. Detti membri durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il compito di questa Commissione è di esaminare, risolvere e decidere su eventuali controversie che possano nascere tra due o più soci.

Articolo 9

I soci cessano di far parte dell’Associazione:

  1. per dimissioni

  2. per radiazioni

  3. per decisione della Commissione Disciplinare.

I soci che abbiano receduto o che siano stati radiati non possono esercitare nessun diritto sui beni patrimoniali dell’associazione.

ASSEMBLEA

Articolo 10

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto a partecipare all’assemblea; solo i maggiorenni possono manifestare la loro volontà con il voto.

Articolo 11

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, mediante avviso personale dei consiglieri.

Articolo 12

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto oppure per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

La convocazione delle assemblee dovrà essere fatta dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione indicando l’ora e l’ordine del giorno.

Articolo 14

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa un’ora dell’orario fissato per la prima convocazione, l’assemblea si intenderà convocata in seconda seduta e non sarà necessario alcun limite alla presenza numerica dei soci presenti. Non sono ammesse deleghe ad altri soci.

Articolo 15

Le votazioni dell’assemblea sono fatte a maggioranza assoluta dei voti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri, al quale sono affidati i poteri esecutivi.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di un biennio. Nessuna carica può essere affidata ad estranei all’associazione. Ogni socio può candidarsi e risultano nominati i primi cinque che hanno riportato più voti.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea Ordinaria dei soci, a maggioranza e a scrutinio segreto, eleggerà fra i suoi componenti, le seguenti cariche:

  1. Presidente

  2. Vice-Presidente

  3. Segretario

  4. Consigliere Collezionista e Bibliotecario

  5. Consigliere Magazziniere

Articolo 18

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, firma gli atti ufficiali della stessa, convoca e presiede il Consiglio Direttivo; non può prendere iniziative ritenute inutili all’Associazione se non con il consenso del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha il compito di dirigere tutte le attività del gruppo e di stabilire contatti con altri gruppi italiani e stranieri; egli può delegare in sua assenza a svolgere le predette funzioni, il Vice-Presidente o qualsiasi altro Consigliere.

Il Presidente ha inoltre il compito di presentare alla fine di ogni anno solare il resoconto delle attività svolte ed il rendiconto amministrativo della gestione dell’Associazione.

Articolo 19

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di impedimento dello stesso. In tal caso assume gli obblighi propri della carica di Presidente.

Articolo 20

Il Segretario redige nell’apposito registro i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, Informa delle convocazioni dei soci, riceve ed evade la corrispondenza.

Articolo 21

I Consigliere Collezionista e Bibliotecario ha il compito di ordinare ed invetariare tutto il materiale raccolto e rilevato nelle escursioni, tenere ordinati ed inventariati libri, riviste e documentazioni varie, compreso il materiale fotografico, occupandosi di annotare ciò che viene affidato in visione ai soci. Ha altresì mansione del catasto grotte.

Articolo 22

Il Consigliere Magazziniere ha il compito di ordinare ed inventariare il materiale tecnico dell’associazione; ha inoltre il compito di occuparsi della buona tenuta e conservazione dei detto materiale nonché di tenere informato il Consiglio Direttivo dello stato d’usura.

PATRIMONIO

Articolo 23

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dalla quota di iscrizione dei soci;

  2. dalle quote mensili o annuali versate dai soci per il mantenimento dell’associazione;

  3. dai contributi di Enti Pubblici e Privati;

  4. da eventuali beni mobili ed immobili ad essa appartenenti o avuti per lasciti e donazioni.

Articolo 24

Il Presidente è depositario responsabile dei fondi dell’Associazione. Egli provvede ad effettuare spese amministrative per conto dell’Associazione. L’acquisto del materiale tecnico necessario alla vita dell’Associazione, invece, va fatto dal Consiglio Direttivo e detto materiale rimane di proprietà dell’Associazione.

Tutto il materiale rivenuto durante le esplorazioni da singoli soci o in gruppo, rimane proprietà dell’Associazione la quale, attraverso il Consiglio Direttivo deciderà sulla migliore destinazione o impiego del medesimo. Non possono essere prelevate somme di danaro per esigenze private dei singoli soci se non autorizzate dal Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa non può essere sciolta se non con delibera dell’Assemblea Straordinaria presa a maggioranza di tutti i soci iscritti.

Con la stessa delibera di scioglimento L’Assemblea stabilirà la liquidazione del patrimonio sociale che dovrà, comunque, essere destinato ad Associazioni o Enti Pubblici e Privati aventi fini culturali e divulgativi.

NORME FINALI

Articolo 26

Tutta l’Attività dell’Associazione dovrà svolgersi in modo organico ed unitario.

Eventuali inconvenienti e difficoltà per fatti non previsti dallo Statuto dovranno essere risolti secondo le norme stabilite dal buon senso di ogni interessato alla vita di gruppo.

Articolo 27

Annesse all’Associazione potranno essere create delle sezioni per lo svolgimento di altre attività scientifiche, purché non contrastanti con quella speleologica che dovrà comunque restare la preminente. A capo della sezione sarà eletto a cura del Consiglio Direttivo un Capo Sezione che avrà il compito di programmare le attività proprie della sezione restando sottoposto per tutto il resto alla organizzazione dell’Associazione.

Articolo 28

Qualunque proposta di modificazione dello statuto dovrà essere resa nota dal preponente individualmente a tutti i soci almeno un mese prima dell’Assemblea Ordinaria, dalla quale verrà presa in esame ed approvata o meno.

Articolo 29

Per ogni esplorazione, l’Associazione prenderà ogni precauzione contro eventuali pericoli.

Tuttavia né l’Associazione né il Presidente, si assumono alcune responsabilità per danni ai singoli membri provocati da cause impreviste o di forza maggiore verificatesi durante le attività esplorative e di ricerca.

Articolo 30

Saranno indetti periodicamente, a cura del Consiglio Direttivo, dei corsi di avviamento e di aggiornamento all’attività speleologica a cui dovranno partecipare obbligatoriamente i nuovi allievi.

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